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Le provvidenze disposte a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 con gli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle localita' di cui all'articolo precedente. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 7 della stessa legge e' spostato al 30 giugno 1955.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;636~art2 · fonte del testo