Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. 54 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Alla ripartizione delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederanno, ciascuno per la propria competenza, il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per l'agricoltura e foreste, con propri decreti, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le Province delle Regioni a statuto speciale, gli assessori regionali dei lavori pubblici e dell'agricoltura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;636~art6 · fonte del testo