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Alla ripartizione delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederanno, ciascuno per la propria competenza, il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per l'agricoltura e foreste, con propri decreti, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le Province delle Regioni a statuto speciale, gli assessori regionali dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;636~art6 · fonte del testo