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E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione delle provvidenze previste all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole ricadenti nei Comuni e localita' indicati nell'articolo 1 della presente legge, danneggiate dalla anzidetta calamita' o abbandonate a seguito dello sgombero degli abitati. Le disposizioni di cui al precedente comma si riferiscono anche all'indennizzo dei frutti pendenti danneggiati o distrutti. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti. Alla concessione e liquidazione dei contributi e delle somme di cui allo stesso articolo 1 provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964
