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Nei Comuni e nelle localita' indicati all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione, col limite massimo di lire 4 milioni per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata. Il contributo di cui al comma precedente e' elevato a lire 4 milioni 500 mila nei confronti dei proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri. Detti contributi saranno commisurati entro tale limite al cento per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unita' immobiliare. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti commi anche sulla spesa per la ricostruzione dei fabbricati di proprieta' privata che dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964

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