Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1974 al 13 luglio 1978. Leggi il testo vigente →
A favore dei proprietari di unita' immobiliari aventi non piu' di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle localita' indicate nell'articolo 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715. 8 Al proprietario di una sola unita' immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non piu' di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715. 8 Ai proprietari di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unita' distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000. 8 Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero piu' di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni. I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo. Per la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unita' e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate. 8 Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per non piu' di una unita' immobiliare. Per ogni altra unita' immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo e' concesso nel limite massimo di lire 5.000.000. 8 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprieta' privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3. I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unita' immobiliari distrutte o trasferite in Comune diverso da quello su cui insistevano, purche' nell'ambito del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 o inclusi nei comprensori di cui all'articolo 3. I contributi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza nei Comuni di cui all'articolo 1. Decade dal contributo chi si renda cessionario dei diritti spettanti a piu' di un danneggiato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L.19 dicembre 1973, n. 837
8La L.19 dicembre 1973, n. 837 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevato di 3 milioni per le ipotesi di cui al primo e settimo comma, di lire 2 milioni per le ipotesi di cui al terzo e sesto comma e di lire 1 milione per la ipotesi di cui al secondo comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1 gennaio 1973, non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unita' immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1974 al 13 luglio 1978
