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Per mutui di cui all'art. 1 della presente legge e' consentito un periodo di preammortamento di otto anni, durante il quale l'agricoltore beneficiario e' tenuto a pagare soltanto l'interesse del 3 per cento. L'ammortamento del mutuo sara' effettuato a rate costanti in dodici anni successivi.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 24 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1178~art3 · fonte del testo