Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per mutui di cui all'art. 1 della presente legge e' consentito un periodo di preammortamento di otto anni, durante il quale l'agricoltore beneficiario e' tenuto a pagare soltanto l'interesse del 3 per cento. 1 L'ammortamento del mutuo sara' effettuato a rate costanti in dodici anni successivi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 luglio 1967, n. 653

1

La L. 28 luglio 1967, n. 653 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato di due anni il periodo di preammortamento dei mutui concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore delle aziende agricola per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56"; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' del pari prorogato per altri due anni il periodo di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente".

Testo in vigore dal 24 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1957 al 24 agosto 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 luglio 1967, n. 653

    La L. 28 luglio 1967, n. 653 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato di due anni il periodo di preammortamento dei mutui concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore delle aziende agricola per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56"; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' del pari prorogato per altri due anni il periodo di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1178~art3 · fonte del testo