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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 luglio 1967, n. 653
1La L. 28 luglio 1967, n. 653 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato di due anni il periodo di preammortamento dei mutui concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore delle aziende agricola per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56"; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' del pari prorogato per altri due anni il periodo di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente".
Testo in vigore dal 24 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
