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I mutui di cui all'art. 1 della presente legge sono concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento in base a dichiarazione del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto dei danni sofferti dagli impianti olivicoli per le nevicate o gelate dell'annata agraria 1955-56, fornisce indicazioni sull'importo del mutuo di miglioramento fondiario occorrente per il ripristino dell'efficienza produttiva dell'oliveto. I mutui possono essere concessi anche per le spese di ripristino sostenute successivamente al verificarsi degli eventi di cui al precedente art. 1 e prima della entrata in vigore della presente legge. Nel caso di aziende per le quali ricorrano le condizioni previste dalla presente legge e che risultino beneficiarie di contributi a termini della legge 26 luglio 1956, n. 839, potranno essere concessi mutui per la differenza tra la spesa complessiva occorrente per il ripristino ed il sussidio concesso allo stesso titolo in applicazione della citata legge.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
