Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In caso di esecuzione forzata sugli immobili dati in garanzia da coltivatori diretti o da piccoli proprietari per i mutui di cui alla presente legge, la Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina deve intervenire nella vendita, offrendo di acquistare gli immobili a prezzo non inferiore al valore di stima stabilito ai fini della concessione del mutuo da concordarsi tra il Consorzio nazionale di credito di miglioramento ed il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Per i terreni acquistati dalla Cassa per la piccola proprieta' contadina, ai sensi dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed aggiunte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1178~art5 · fonte del testo