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In caso di esecuzione forzata sugli immobili dati in garanzia da coltivatori diretti o da piccoli proprietari per i mutui di cui alla presente legge, la Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina deve intervenire nella vendita, offrendo di acquistare gli immobili a prezzo non inferiore al valore di stima stabilito ai fini della concessione del mutuo da concordarsi tra il Consorzio nazionale di credito di miglioramento ed il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Per i terreni acquistati dalla Cassa per la piccola proprieta' contadina, ai sensi dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed aggiunte.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

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