Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'impegno del contributo di cui al precedente articolo sara' assunto con decreti del Ministro per l'agricoltura, e per le foreste sulla base di elenchi mensili comunicati dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, corredati dai pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e da copia notarile di contratti di mutuo. Il pagamento del contributo sara' disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze semestrali, e cioe' il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, su domanda del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e su dichiarazione del mutuatario attestante le somme riscosse. In caso di anticipata estinzione del mutuo, cessa, dalla data della estinzione stessa, la corresponsione del contributo statale ai Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1178~art7 · fonte del testo