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L'impegno del contributo di cui al precedente articolo sara' assunto con decreti del Ministro per l'agricoltura, e per le foreste sulla base di elenchi mensili comunicati dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, corredati dai pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e da copia notarile di contratti di mutuo. Il pagamento del contributo sara' disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze semestrali, e cioe' il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, su domanda del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e su dichiarazione del mutuatario attestante le somme riscosse. In caso di anticipata estinzione del mutuo, cessa, dalla data della estinzione stessa, la corresponsione del contributo statale ai Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
