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Per la concessione di mutui, di cui all'art. 1 della presente legge, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento chiedera' ai mutuatari, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprieta' e la liberta' del fondo offerto in garanzia. Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile sara' provveduto mediante premio di assicurazione.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1178~art8 · fonte del testo