Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1957 al 22 dicembre 2008. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, e' autorizzato a concedere, quando non vi sia sufficiente disponibilita' nazionale, l'esenzione del dazio doganale per l'importazione, da parte degli allevatori, singoli ed associati, di bestiame da destinare all'allevamento per ingrasso, da effettuare per contingente. Le concessioni di cui al comma precedente saranno subordinate all'osservanza delle norme che il Ministro per l'agricoltura e le foreste fissera' nel regolamento alla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-08;777~art6 · fonte del testo