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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, e' autorizzato a concedere, quando non vi sia sufficiente disponibilita' nazionale, l'esenzione del dazio doganale per l'importazione, da parte degli allevatori, singoli ed associati, di bestiame da destinare all'allevamento per ingrasso, da effettuare per contingente. Le concessioni di cui al comma precedente saranno subordinate all'osservanza delle norme che il Ministro per l'agricoltura e le foreste fissera' nel regolamento alla presente legge.
Testo in vigore dal 5 settembre 1957 al 22 dicembre 2008
