Art. 4
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Per la costruzione e per la gestione di sylos e di magazzini collettivi da cereali possono essere costituiti consorzi volontari di agricoltori. Tali consorzi possono essere riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito l'ispettore agrario regionale. Con la stessa forma sara' approvato il relativo statuto. E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di ordinare in via eccezionale, udito l'ispettore agrario regionale, la costituzione di consorzi obbligatori di agricoltori per la costruzione e la gestione di sylos e di magazzini da cereali. Dall'obbligo di far parte del consorzio saranno esclusi quei produttori che dimostrassero di avere predisposti e costruiti magazzini sufficienti e tecnicamente attrezzati, per la conservazione razionale dei cereali prodotti nella azienda. Per il raggiungimento dei propri fini, i consorzi volontari ed obbligatori potranno imporre ai consorziati una contribuzione annua nella misura da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito l'ispettore agrario regionale. I consorzi volontari od obbligatori di agricoltori, di cui al presente articolo, sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 1 luglio 1932 al 18 gennaio 1956
