Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 14 dicembre 1955, n. 1319.
Abrogato dal 18 gennaio 1956
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Articolo soppresso dalla l. 14 dicembre 1955, n. 1319.
Abrogato dal 18 gennaio 1956
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1932 al 18 gennaio 1956. 174 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per la costruzione e per la gestione di sylos e di magazzini collettivi da cereali possono essere costituiti consorzi volontari di agricoltori. Tali consorzi possono essere riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito l'ispettore agrario regionale. Con la stessa forma sara' approvato il relativo statuto. E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di ordinare in via eccezionale, udito l'ispettore agrario regionale, la costituzione di consorzi obbligatori di agricoltori per la costruzione e la gestione di sylos e di magazzini da cereali. Dall'obbligo di far parte del consorzio saranno esclusi quei produttori che dimostrassero di avere predisposti e costruiti magazzini sufficienti e tecnicamente attrezzati, per la conservazione razionale dei cereali prodotti nella azienda. Per il raggiungimento dei propri fini, i consorzi volontari ed obbligatori potranno imporre ai consorziati una contribuzione annua nella misura da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito l'ispettore agrario regionale. I consorzi volontari od obbligatori di agricoltori, di cui al presente articolo, sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 DICEMBRE 1955, N. 1319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-30;720~art4 · fonte del testo