Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1932 al 18 gennaio 1956. 174 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Per la costruzione e per la gestione di sylos e di magazzini collettivi da cereali possono essere costituiti consorzi volontari di agricoltori. Tali consorzi possono essere riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito l'ispettore agrario regionale. Con la stessa forma sara' approvato il relativo statuto. E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di ordinare in via eccezionale, udito l'ispettore agrario regionale, la costituzione di consorzi obbligatori di agricoltori per la costruzione e la gestione di sylos e di magazzini da cereali. Dall'obbligo di far parte del consorzio saranno esclusi quei produttori che dimostrassero di avere predisposti e costruiti magazzini sufficienti e tecnicamente attrezzati, per la conservazione razionale dei cereali prodotti nella azienda. Per il raggiungimento dei propri fini, i consorzi volontari ed obbligatori potranno imporre ai consorziati una contribuzione annua nella misura da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito l'ispettore agrario regionale. I consorzi volontari od obbligatori di agricoltori, di cui al presente articolo, sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 DICEMBRE 1955, N. 1319

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;720~art4 · fonte del testo