Provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali
Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1932 al 18 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvedera' ad emanare le norme necessarie per rendere utilizzabili, agli effetti delle consegne sui mercati a termine delle Borse merci, le fedi di deposito con le note di pegno emesse su partite di cereali.
Testo in vigore dal 1 luglio 1932 al 18 gennaio 1956
