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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvedera' ad emanare le norme necessarie per rendere utilizzabili, agli effetti delle consegne sui mercati a termine delle Borse merci, le fedi di deposito con le note di pegno emesse su partite di cereali.

Testo in vigore dal 1 luglio 1932 al 18 gennaio 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-30;720~art6 · fonte del testo