Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 14 dicembre 1955, n. 1319.
Abrogato dal 18 gennaio 1956
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Articolo soppresso dalla l. 14 dicembre 1955, n. 1319.
Abrogato dal 18 gennaio 1956
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1932 al 18 gennaio 1956. 41 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvedera' ad emanare le norme necessarie per rendere utilizzabili, agli effetti delle consegne sui mercati a termine delle Borse merci, le fedi di deposito con le note di pegno emesse su partite di cereali.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 DICEMBRE 1955, N. 1319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-30;720~art6 · fonte del testo