Art. 7 — Disposizioni transitorie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1932 al 18 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sylos e magazzini da cereali la cui costruzione o il cui riattamento e adattamento siano stati gia' iniziati ma non anteriormente al 1° gennaio 1932. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE
[3]Mussolini - Acerbo - Mosconi - Rocco - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 1 luglio 1932 al 18 gennaio 1956
