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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sylos e magazzini da cereali la cui costruzione o il cui riattamento e adattamento siano stati gia' iniziati ma non anteriormente al 1° gennaio 1932. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1932 - Anno X

[2]VITTORIO EMANUELE

[3]Mussolini - Acerbo - Mosconi - Rocco - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 1 luglio 1932 al 18 gennaio 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-30;720~art7 · fonte del testo