Art. 7 — Disposizioni transitorie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 14 dicembre 1955, n. 1319.
Abrogato dal 18 gennaio 1956
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 14 dicembre 1955, n. 1319.
Abrogato dal 18 gennaio 1956
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1932 al 18 gennaio 1956. 90 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sylos e magazzini da cereali la cui costruzione o il cui riattamento e adattamento siano stati gia' iniziati ma non anteriormente al 1° gennaio 1932. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1932 - Anno X
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Acerbo - Mosconi - Rocco - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 DICEMBRE 1955, N. 1319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-30;720~art7 · fonte del testo