Le modalita' per la concessione dei prestiti e mutui nonche' dei contributi di cui alla presente legge saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Presidente della Regione sarda, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 dicembre 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-12-23;1309~art7 · fonte del testo