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Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, nell'accordare il finanziamento, stabilisce le garanzie che devono essere date e le condizioni e le modalita' per la restituzione della anticipazione. Il programma dei lavori deve essere approvato dal Ministero dell'industria e del commercio. Per le operazioni necessarie, il Ministro per l'industria e per il commercio si varra' dell'Ente Zolfi italiani (E.Z.I.). I rapporti fra l'Ente stesso, il Ministero dell'industria e del commercio e quello del tesoro sono regolati da apposita convenzione, che sara' stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell'industria e del commercio dispone ispezioni e riscontri diretti ad accertare l'effettivo impiego delle somme anticipate e l'esecuzione del programma di lavori.

Testo in vigore dal 7 settembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-08-12;748~art5 · fonte del testo