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Il programma dei lavori di cui all'articolo precedente e' approvato dal Ministero dell'industria e del commercio. L'Ente Zolfi italiani rendera' conto al Ministero predetto delle somme impiegate.

Testo in vigore dal 7 settembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-08-12;748~art7 · fonte del testo