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Alla spesa autorizzata dalla presente legge si provvede:
- 1)per le anticipazioni previste nell'art. 1 con milioni 8000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 681 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52;
- 2)per le anticipazioni di cui all'art. 2, per i finanziamenti di cui all'art. 3, per le spese della Commissione prevista nell'art. 4, per le ispezioni e i riscontri di cui all'art. 5 e per il contributo di cui all'art. 6, con milioni 10.150 delle maggiori entrate accertate con nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51 (4° provvedimento).
Testo in vigore dal 7 settembre 1951 al 16 dicembre 2010
