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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel territorio nazionale, escluse la Calabria, Lucania e Sicilia, dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 in conformita' alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554. Il Ministro per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, i programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-01-28;31~art1 · fonte del testo