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Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6.550.000.000. Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione delle provvidenze di cui allo art. 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.950.000.000. Il limite di spesa di lire 1.580.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 1.830.000.000. Le maggiori spese autorizzate con il presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, in ragione del 50 per cento del loro ammontare.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 9 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-01-28;31~art7 · fonte del testo