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Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6.550.000.000.2 Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione delle provvidenze di cui allo art. 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.950.000.000.22a Il limite di spesa di lire 1.580.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 1.830.000.000.2 Le maggiori spese autorizzate con il presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, in ragione del 50 per cento del loro ammontare.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 marzo 1963, n.265
2La L. 2 marzo 1963, n.265 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 35 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a lavoro delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000."; (con l'art. 1 comma 2) che "Il limite di spesa di lire 2.950.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 4.100.000.000."; (con l'art. 1 comma 3) che "Il limite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.330.000.000."
L. 6 aprile 1965, n. 351
2aLa L. 6 aprile 1965, n. 351 nel modificare la L. 2 marzo 1963, n. 265, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite di spesa di lire 4 miliardi e 100 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 4 miliardi e 900 milioni."
Testo in vigore dal 13 maggio 1965 al 22 dicembre 2008
