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L'art. 12 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, e' abrogato. I maestri elementari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si, trovino in servizio nelle scuole governative per ciechi sono inquadrati nel ruolo speciale provinciale di cui all'art. 3 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, purche' siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a)essere forniti del diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola di metodo per gli educatori dei ciechi "A. Romagnoli";
- b)aver prestato regolare servizio nelle scuole governative per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e, per gli altri anni, una qualifica non inferiore a "distinto".
Testo in vigore dal 23 marzo 1960 al 22 dicembre 2008
