Articolo abrogato dalla l. 3 marzo 1960, n. 190.
Abrogato dal 7 aprile 1960
Articolo abrogato dalla l. 3 marzo 1960, n. 190.
Abrogato dal 7 aprile 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1952 al 7 aprile 1960. 64 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei concorsi che, nel primo quinquennio dell'entrata in vigore della presente legge, saranno indetti a norma del precedente art. 7, la meta' dei posti sara' riservata al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per ciechi di cui all'annessa tabella e che non abbia i requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente art. 11.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1960, N. 190
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-10-26;1463~art12 · fonte del testo