Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale

Art. 17 — Concessione del contributo

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L'approvazione delle iniziative e la concessione del contributo di cui all'articolo 16 sono disposte con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base della classificazione dei cantieri di cui al precedente articolo 4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese interessate debbono presentare al Ministero della marina mercantile le domande di concessione del contributo corredate da un piano di investimento da iniziare o in corso al 1 gennaio 1981. In quest'ultimo caso il contributo di cui all'articolo 16 viene ridotto al 10 per cento. Il contributo non e' concesso per investimenti effettuati inferiori a due miliardi di lire nel caso di imprese maggiori, a un miliardo di lire per le imprese medie e a cinquecento milioni di lire per le imprese minori. Eventuali variazioni ai piani di investimento di cui al precedente secondo comma possono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno 1983; qualora il decreto di concessione sia stato gia' emanato, dette variazioni saranno approvate nei limiti della contribuzione prevista dal decreto stesso.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art17 · fonte del testo