Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali. ((Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma)). L'assegnazione in proprieta' di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 8. Per i contributi di cui agli articoli 21 e 22 la detrazione di cui al precedente secondo comma e' limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del terremoto del novembre 1980.

Testo vigente dal 1 maggio 1982

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