Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede fino alla concorrenza di 20 miliardi: per 8 miliardi di lire, mediante prelevamento dal fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108; per 12 miliardi di lire con le entrate derivanti dall'applicazione dell'aumento dell'addizionale alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, mano morta, registro, ipotecarie, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, aumento disposto con la legge 2 gennaio 1952, n. 1. Per le altre eventuali occorrenze si provvedera' con il ricavato del prestito pubblico autorizzato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;9~art6 · fonte del testo