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Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni ed infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F. 1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di piu' infermita' si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Testo in vigore dal 27 marzo 1971 al 2 giugno 1974

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art1 · fonte su Normattiva