[1]Gli importi degli assegni di superinvalidita' previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure:

[2]Lettera A.......................................... annue L. 984.000 " A-bis....................................... " " 840.000 " B........................................... " " 667.400 " C........................................... " " 412.900 " D........................................... " " 384.000 " E........................................... " " 344.600 " F........................................... " " 264.100 " G........................................... " " 227.400

Testo vigente dal 27 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art2 · fonte su Normattiva