L'assegno di previdenza istituito con l'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488.
Testo vigente dal 27 marzo 1971
L'assegno di previdenza istituito con l'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488.
Testo vigente dal 27 marzo 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art5 · fonte su Normattiva