L'assegno di incollocamento istituito con l'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488.
Testo vigente dal 27 marzo 1971
