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L'indennita' per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e alle successive sue modificazioni, e' concessa all'invalido, quando il medesimo sia ricoverato in istituti a fini rieducativi od assistenziali, nella misura di un quinto. Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3 sopracitato e dal comma precedente, l'Opera nazionale invalidi di guerra, nell'esercizio dell'attivita' prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423, dara' comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Testo in vigore dal 28 maggio 1965 al 11 aprile 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art11 · fonte su Normattiva