Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate. Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746. La disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.
Testo vigente dal 15 ottobre 1971
