Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate. Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746. La disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 176/1982

    Questione infondata
    10 novembre 1982

    L'estensione dei benefici combattentistici ai militari delle forze armate - prevista dalla l. 9 ottobre 1971 n. 824 - opera solo nelle ipotesi in cui il trattenimento in servizio, per espresso dettato di diritto positivo, costituisce rapporto di impiego, e non quindi nei confronti degli ufficiali in posizione ausiliaria ne` di quelli iscritti nel ruolo d'onore che non sono legati all'amministrazione militare da un rapporto di pubblico impiego. In difetto del comune presupposto del rapporto di pubblico impiego nelle ipotesi considerate manca il presupposto della eguaglianza od omogeneita` delle situazioni in raffronto e quindi non puo` parlarsi di irrazionale disparita` di trattamento. (Non fondatezza in riferimento all'art. 3 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 comma primo della legge 9 ottobre 1971 n. 824, sollevata nell'assunto che l'esclusione dai benefici combattentistici degli ufficiali in posizione ausiliaria e di quelli del ruolo d'onore violerebbe il principio di eguaglianza rispetto al diverso trattamento riservato: a) agli ufficiali in servizio permanente effettivo; b) agli impiegati civili non di ruolo; c) agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta` stabiliti per i pari grado del servizio permanente).

    Art. 3 cost. · Art. 5 Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;824~art5 · fonte su Normattiva