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Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita' e' concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima, categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, istituito con il precedente articolo 8, purche' la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile. Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto. Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla riversibilita' ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidita', sono parificati, ai fini previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

Testo in vigore dal 28 maggio 1965 al 11 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art9 · fonte su Normattiva