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Al militare per il quale risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana e che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle anzidette Forze armate, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, sempre che versi in condizioni di bisogno economico, un assegno alimentare in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla predetta legge, compresi i relativi assegni accessori. L'assegno alimentare non viene concesso ai titolari di pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, salva la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole. L'assegno alimentare non spetta qualora il militare si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1955 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1955-01-05;14~art2 · fonte del testo