Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1955 al 9 ottobre 2010. 62 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e l'assegno alimentare, di cui all'art. 2, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere la liquidazione gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-01-05;14~art7 · fonte del testo