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La concessione degli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e dell'assegno alimentare, di cui all'art. 2, e' subordinata alla esistenza di tutti i requisiti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni per la concessione della pensione di guerra. All'accertamento dello stato di bisogno economico, richiesto dal primo comma dell'art. 2, si procede secondo le norme vigenti per la concessione della pensione di guerra a genitori dei caduti. Gli assegni di cui alla presente legge non sono considerati pensione di guerra.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1955 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-01-05;14~art5 · fonte del testo