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Gli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e l'assegno alimentare, di cui all'art. 2, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere la liquidazione gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1955 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-01-05;14~art7 · fonte del testo