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Agli orfani e ai congiunti dei morti, di cui all'art. 3, sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 28 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonche' tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra. Ai mutilati ed invalidi, di cui agli articoli 1 e 4, sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, sull'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, salvo quelle concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1955 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1955-01-05;14~art8 · fonte del testo