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E' autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica. Il contributo di cui al comma precedente verra' iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sara' pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1964 al 25 aprile 1969
