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E' autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica. Il contributo di cui al comma precedente verra' iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sara' pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 marzo 1969, n. 99

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La L. 21 marzo 1969, n. 99 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1969 a lire dieci miliardi".

L. 27 dicembre 1983, n. 730

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La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 35, comma 17) che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1984, a lire venticinque miliardi".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1983 al 28 febbraio 1986

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1280~art1 · fonte su Normattiva