Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura, anche in relazione ai danni causati dalle eccezionali avversita' atmosferiche, e' autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 35 per cento, del 52 per cento e del 67 per cento, rispettivamente alle grandi, medie e piccole aziende, nella spesa per la mano d'opera compresa quella familiare, occorrente per:
tolto: a) il ringiovanimento e la ricostituzione degli oliveti, nonche' per l'esecuzione di razionali potature di riforma e di concimazioni fondamentali atte ad assicurare incrementi produttivi;
tolto: b) il reimpianto di oliveti;
tolto: c) l'impianto di nuovi oliveti e l'innesto degli olivastri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-26;839~art1 · fonte del testo