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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura, anche in relazione ai danni causati dalle eccezionali avversita' atmosferiche, e' autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 35 per cento, del 52 per cento e del 67 per cento, rispettivamente alle grandi, medie e piccole aziende, nella spesa per la mano d'opera compresa quella familiare, occorrente per:

  • a)il ringiovanimento e la ricostituzione degli oliveti, nonche' per l'esecuzione di razionali potature di riforma e di concimazioni fondamentali atte ad assicurare incrementi produttivi;
  • b)il reimpianto di oliveti;
  • c)l'impianto di nuovi oliveti e l'innesto degli olivastri.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;839~art1 · fonte del testo